COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO P.M.S. BELLIZZI RECLAMO PICCIOLA GARA PICCIOLA / P.M.S. BELLIZZI DEL 09.3.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO P.M.S. BELLIZZI
RECLAMO PICCIOLA
GARA PICCIOLA / P.M.S. BELLIZZI DEL 09.3.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, dispone la riunione degli stessi per connessione oggettiva, in
quanto trattasi di provvedimenti adottati dal G.S.T. in relazione alla medesima gara. La società PMS Bellizzi
chiede la revisione della decisione presa in prime cure adducendo, tra i motivi del reclamo, l’inidoneità della
struttura sportiva a garantire la sicurezza e l’assenza di misure d’ordine, circostanze che avrebbero
entrambe influito sul corretto svolgimento della gara. Inoltre, la reclamante ha asserito, altresì, di aver
subito “tremende minacce” da parte di “tutti”, concludendo, pertanto, per l’applicazione dell’art. 17, comma
1, C.G.S. Al fine di configurare la responsabilità della società Picciola, questa Commissione ritiene di
valutare i fatti evidenziati dalla reclamante in relazione alla loro concreta attitudine ad influenzare il regolare
svolgimento della gara. In particolare, la mancanza delle forze dell’ordine e di protezione adeguata del
terreno di giuoco, delle quali è stato dato riscontro nel referto arbitrale, possono essere soltanto
potenzialmente idonee ad alterare la corretta effettuazione del gioco, giacché da sole non possono essere
determinanti, se non accompagnate da ulteriori situazioni capaci di incidere effettivamente sulla gara. Nella
fattispecie, l’arbitro, dichiarando nel suo referto che “gli spiriti erano accesi, ma corretti” e che non era
occorso alcun incidente, fa ragionevolmente ritenere che l’incontro di cui trattasi sia stato disputato senza
alcuna incidenza sulla sua regolarità. V’è da dire, altresì, che questa Commissione ha ritenuto rilevanti, ai
fini del rigetto del reclamo, anche le dichiarazioni rese dall’arbitro in data 9.04.2008, che escludono
categoricamente le asserite minacce di morte, rivolte verso la società P.M.S. Bellizzi. Relativamente al
reclamo presentato dalla società Picciola, v'è da dire che la sanzione inflitta dal G.S.T. nei confronti del
calciatore Villecco Alfredo, è proporzionata ed equa, alla luce della condotta assunta dal predetto calciatore
e della precisa e non contraddittoria descrizione dell'episodio, da parte del direttore di gara nel suo referto.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società PMS Bellizzi e della società Picciola; di confermare il rsultato di
0-0 della gara de qua; di confermare la squalifica fino al 30.06.2008, a carico del calciatore Villecco
Alfonso, della società Picciola; dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo, non versate, sul
conto di entrambe le società reclamanti.
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