COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA – GARA ACQUAROLA / VILLA DEL 1.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VILLA – GARA ACQUAROLA / VILLA DEL 1.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Villa, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo
è stato inoltrato a mezzo plico raccomandato in data 7.04.2008 e, dunque, ben oltre il termine prescritto dal
Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 28 del
6.03.2008, pag. 695, della Delegazione Provinciale di Salerno, riportante la squalifica del calciatore Iannone
Andrea, che la società intendeva impugnare). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Villa; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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