COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / VINCENZO NIGRO BAGNOLI DEL 20.04.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / VINCENZO NIGRO BAGNOLI DEL 20.04.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante della società Volturara Terminio, che ne aveva presentato rituale richiesta, rileva la parziale fondatezza del reclamo medesimo. Invero, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., sono stati sottolineati alcuni aspetti obiettivamente significativi, con particolare riferimento sia alla presenza, a salvaguardia dell’ordine pubblico e dello svolgimento della gara, di ben undici carabinieri (dato indicato dal Commissario di Campo nel suo rapporto ufficiale di gara), sia ad alcuni elementi induttivi e deduttivi, che non possono essere trascurati, in ordine alla commisurazione delle sanzioni, pubblicate sul C.U. n. 95 del 2.05.2008, pag. 2526. In ordine a tali due sanzioni, questa C.D.T. ritiene che la commisurazione sia eccessiva, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni commesse. Ritiene equo, di conseguenza, ridurre ad euro 120,00 la sanzione pecuniaria ed al 30.06.2008 la squalifica a carico del calciatore Volpe Luca. Non può, viceversa, trovare accoglimento la richiesta di ripetizione della gara, in quanto non ne sussistono i presupposti. Invero, la descrizione resa, sul punto, dal direttore di gara, appare assolutamente chiara e non ridimensionabile, o modificabile, sulla base di considerazioni di parte, che non sono supportate da alcun elemento probatorio, o documentale. Quanto, infine, alla squalifica a carico del calciatore Del Sordo Gerardo, pubblicata sul C.U. n. 91 del 24.04.2008, pag. 2460, la relativa richiesta di riduzione deve essere parzialmente accolta, per le stesse motivazioni, di cui alle altre impugnate sanzioni. Al riguardo, questa C.D.T. ritiene corrispondente ad equità, ed alla giusta commisurazione della squalifica a carico del calciatore Del Sordo Gerardo, ridurla a tutto il 31.12.2010. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Volturara Terminio, di ridurre a tutto il 30.06.2008 la squalifica a carico del calciatore Volpe Luca; di ridurre al 31.12.2010 la squalifica a carico del calciatore Del Sordo Gerardo; di ridurre ad euro 120,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Volturara Terminio; di confermare la punizione della perdita della gara a carico della medesima società Volturara Terminio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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