COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BELLONA SOCCER – GARA BELLONA SOCCER / TEVEROLA 97 DEL 4.05.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BELLONA SOCCER – GARA BELLONA SOCCER / TEVEROLA 97 DEL 4.05.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Va innanzitutto rilevato che le
doglianze della società ricorrente sono assolutamente generiche in relazione a tutti i punti oggetto del
reclamo. Nel merito, deve altresì evidenziarsi come il comportamento dei tesserati della società Bellona
Soccer, sanzionato dal G.S.T., sia stato oggettivamente molto grave sia perché reiterato, sia perché ha
concretamente posto in pericolo l’incolumità fisica del direttore di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Bellona Soccer; di confermare le decisioni del Giudice Sportivo
Territoriale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della societàreclamante.
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