COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO APICE – GARA SPORTING GUARDIA / APICE DEL 15.04.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO APICE – GARA SPORTING GUARDIA / APICE DEL 15.04.2008 – ATT. MISTA
La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Apice in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e
Provinciali di Calcio a undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n.
67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.02.2008 del C.R. Campania. Invero, i
richiamati termini abbreviati prescrivono che il reclamo medesimo debba pervenire, o essere depositato (a
mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo
giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale, sul quale sono state pubblicate le decisioni del
Giudice Sportivo, che la società reclamante abbia inteso impugnare, con contestuale invio – sempre nel
predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di
modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa,
è stato formalizzato con raccomandata postale in data 28.04.2008 ed è pervenuto a questa C.D.T.,
mediante recapito postale, in data 29.04.2008. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude
l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33,
commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Apice.
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