COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA – GARA VILLA / GIOV.TRAMONTI DEL 1.06.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VILLA – GARA VILLA / GIOV.TRAMONTI DEL 1.06.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., letto il reclamo della società Villa, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la
certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti di
tesseramento, dei calciatori Viviani Aldo, Giordano Raffaele, Di Lieto Battista Alfonso, Parlato M. Emiliano,
Mansi Bonaventura, Giordano Matteo, Amodio Luigi, Imperato Armando, Giordano Pietro, Vuolo Daniele,
Russo Luigi e Ruocco Giovanni (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in
posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Viviani Aldo, nato il 10.09.1977, che
risulta svincolato in data 15.12.2005 e non ritesserato, Giordano Matteo, nato il 16.08.1989, Imperato
Armando, nato il 12.08.1989 e Giordano Pietro, nato il 14.08.1989, che risultano tesserati a favore di altra
società, nonché è emersa la posizione irregolare del calciatore Rocco Giovanni, nato il 25.10.1973, che non
risulta tesserato per alcuna società. Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione
irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Giordano Raffaele, Di Lieto Battista, Parlato
M. Emiliano, Mansi Bonaventura, Amodio Luigi, Vuolo Daniele e Russo Luigi, risultano regolarmente
tesserati (da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame) a favore
della società Club Giov. Tramonti. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Villa, di infliggere alla società Club Giov.
Tramonti, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia
Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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