COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA CAVALLEGGERI – GARA 167 GIORNALAI NA / RINASCITA CAVALLEGGERI DELL’1.06.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RINASCITA CAVALLEGGERI – GARA 167 GIORNALAI NA / RINASCITA CAVALLEGGERI DELL’1.06.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, ritualmente proposto, nei termini abbreviati per le ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D., dalla società Rinascita Cavalleggeri, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, ne rileva la fondatezza. Invero, è emersa, attraverso la documentazione innanzi citata, la posizione irregolare dell’assistente di parte della società 167 Giornalai Napoli, sig. De Filippis Salvatore, che non risulta né censito nei quadri dirigenziali della società medesima, né tesserato quale calciatore. Di conseguenza, egli ha partecipato alla gara – con la funzione di assistente di parte, che, sulla base dell’art. 17, comma 5, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, è equiparata alla partecipazione a gara di calciatore – in posizione irregolare, non avendo titolo per prendervi legittimamente parte. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Rinascita Cavalleggeri, di infliggere a carico della società 167 Giornalai Napoli, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera b) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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