COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIOVANNI BATTISTA – GARA QUELLI CHE IL CALCIO / SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 24.5.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIOVANNI BATTISTA – GARA QUELLI CHE IL CALCIO / SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 24.5.2008 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto, dalla società San Giovanni Battista, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.02.2008 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che il reclamo medesimo debba pervenire, o essere depositato (a mezzo fax, oppure a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – anche, nell’ipotesi che il reclamo sia finalizzato alla modifica del risultato acquisito sul campo, di copia alla società controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 28.05.2008 ed è pervenuto, al C.R. Campania, in data 30.05.2008. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società San Giovanni Battista.
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