COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA VIRTUS VOLTURARA / ASTON VILLAMAINA DELL’11.05.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS VOLTURARA – GARA VIRTUS VOLTURARA / ASTON VILLAMAINA DELL’11.05.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Virtus Volturara, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti di tesseramento, dei calciatori Di Ieso Antonio, Trunfio Mario, Di Ieso Mario, Famiglietti Giovanni, Mangiante Carmine, Modano Antonio e dell’assistente di parte, Trunfio Giovanni (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Di Ieso Antonio, nato il 15.10.1990, che risulta svincolato in data 1.07.2005 e non ritesserato, e Trunfio Mario, nato l’8.11.1975, che non risulta tesserato per alcuna società. Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Di Ieso Mario, nato il 1.01.1970, Famiglietti Giovani, nato il 28.01.1990, Mangiante Carmine, nato il 9.01.1987. Modano Antonio, nato il 24.05.1989, nonché Trunfio Giovanni (assistente di parte), risultano regolarmente tesserati (a data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame) a favore della società Aston Villamaina. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Virtus Volturara, di infliggere alla società Aston Villamaina, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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