COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LUSTRA – GARA SANMAURESE / LUSTRA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 116 del 12 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO LUSTRA – GARA SANMAURESE / LUSTRA DEL 26.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI SALERNO.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
Maffia Cristian, nato il 9.04.1985, attualmente tesserato per la società Sanmaurese, ha partecipato alla gara
de qua, ancorché gravato da squalifica fino al 30.06.2008, come dal C.U. n. 32 del 3.04.2008, pag. 851,
della Delegazione Provinciale di Salerno. Quanto agli altri calciatori oggetto del reclamo in esame, Martucci
Angelo, nato il 5.10.1964, risulta svincolato dalla società San Mauro in data 5.01.2006 e non tesserato a
favore della Sanmaurese, mentre Petilllo Michele (nato il 27.06.1984 e non il 12.06.1969) non risulta
tesserato a favore di alcuna società. Di conseguenza, i tre nominati calciatori hanno partecipato alla gara de
qua in posizione irregolare, agli effetti disciplinari e di tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Lustra; di infliggere a carico della società
Sanmaurese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa,
non versata.
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