COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL OLIVETO CITRA – GARA REAL OLIVETO CITRA / OLEVANESE ARIANO DEL 27.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL OLIVETO CITRA – GARA REAL OLIVETO CITRA / OLEVANESE ARIANO DEL 27.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. Ed invero, dalla documentazione presentata dalla reclamante, nonché dalle motivazioni di riferimento, si desume che l’impugnata sanzione sia stata determinata dal G.S.T. in misura eccessiva, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione disciplinare commessa. Sulla base di un’equa valutazione della vicenda, questa C.D.T. ritiene di dover ridurre al 30.09.2008 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Mandiello Carlo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di ridurre al 30.09.2008 l’inibizione inflitta a carico del dirigente, sig. Mandiello Carlo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata dalla società Real Oliveto Citra.
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