COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LA CASCINA – GARA S.CECILIA / LA CASCINA DEL 27.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO LA CASCINA – GARA S.CECILIA / LA CASCINA DEL 27.01.2008 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante della società La Cascina, in via
preliminare rileva l’inammissibilità del reclamo medesimo, peraltro indirettamente confermata dallo stesso
dirigente delegato all’audizione presso questa C.D.T., in merito alle doglianze relative ai calciatori Battaglia
Roberto, Grippo Francesco e Martone Aniello, in quanto l’atto è stato sottoscritto dallo stesso presidente e
calciatore della società reclamante, sig. Esposito Catello, già squalificato fino al 30.06.2009 (sanzione a
tempo, che inibisce, in ordine al tesserato che ne risulti gravato, qualsiasi sua attività nell’ambito della
F.I.G.C. e, quindi, anche la firma di un atto), come dal C.U. n. 23 del 31.01.2008, pag. 510. Rimangono da
valutare, pertanto, le sole doglianze relative alla squalifica inflitta, dal G.S.T., al sig. Esposito Catello, nella
sua qualità non solo di Presidente, ma anche di calciatore della medesima società. Sul punto, anche in
conformità ad ampia giurisprudenza, sempre univoca in argomento, si ritiene di non poter entrare nel
merito, proprio in ragione della coincidenza, in un’unica persona fisica, il sig. Esposito Catello, delle qualità
di Presidente e di calciatore della medesima società. Questa C.D.T. ritiene, inoltre, di non poter neppure
interpretare il reclamo come proposto in prima persona dal sig. Esposito Catello, ovvero quale tesserato, sia
perché l’atto indica chiaramente, nella sua premessa, la volontà del sottoscrittore che esso sia da giudicare
come reclamo proposto dalla società, sia perché non corredato (come, viceversa, è obbligatorio per i
reclami prodotti in prima persona dai tesserati) dalla tassa reclamo, sia per l’ulteriore motivazione logicogiuridica,
che attiene alla circostanza dell’impugnazione, attraverso l’atto in esame, anche di altre sanzioni,
oltre a quella a carico del Presidente-calciatore: di conseguenza, l’atto deve ritenersi necessariamente
come prodotto dalla società, ovvero in suo nome e per conto. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società La Cascina; dispone l’addebito della
tassa reclamo, non versata, sul conto della società La Cascina.
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