COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA SANTA TERESA / CONTURSI TERME DEL 2.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CONTURSI TERME – GARA SANTA TERESA / CONTURSI TERME DEL 2.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, questa C.D.T., preliminarmente, osserva che la società reclamante ha inviato il reclamo, a mezzo raccomandata postale A.R., in data 24.05.2008 e che la decisione del G.S.T. è stata pubblicata sul C.U. n. 38 del 15.05.2008. Di conseguenza, la società ricorrente non ha rispettato il termine di proposizione del reclamo, che è di sette giorni successivi alla data di pubblicazione della decisione, che la reclamante intenda impugnare. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Contursi Terme; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it