COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA LIMATOLA / AZTECA DRAGONI DEL 12.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AZTECA DRAGONI – GARA LIMATOLA / AZTECA DRAGONI DEL 12.04.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Come rilevato giustamente dal Giudice Sportivo Territoriale la società reclamante non ha preannunciato, entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello di svolgimento della gara, il reclamo relativo alla gara in epigrafe, così come disposto dall’art. 46, comma 1, C.G.S. e non, come erroneamente è stato indicato nella delibera del G.S.T., dall’art. 24, comma 9. C.G.S. Non avendo, quindi, la reclamante presentato idonea documentazione comprovante l’avvenuto preannuncio del reclamo, questa C.D.T. conferma integralmente la decisione del G.S.T. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla reclamante; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Azteca Dragoni.
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