COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL MONDRAGONESE C5 – REAL MONDRAGONESE C5 / PONTELATONESE DEL 3.05.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL MONDRAGONESE C5 – REAL MONDRAGONESE C5 / PONTELATONESE DEL 3.05.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, nel reclamo proposto non si
evince alcun elemento che possa confutare i fatti riportati nel referto arbitrale, fonte unica di prova
privilegiata. Appare, quindi, proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della
reclamante P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla reclamante; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul
conto della società Real Mondragonese C5.
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