COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INTERMONTORO – GARA INTERMONTORO / GIOV.MONTORO DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO RECLAMO SORBO SOLOFRA – GARA GIOV.MONTORO / SORBO SOLOFRA DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INTERMONTORO – GARA INTERMONTORO / GIOV.MONTORO DEL 4.05.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO RECLAMO SORBO SOLOFRA – GARA GIOV.MONTORO / SORBO SOLOFRA DEL 19.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La C.D.T. , visti gli atti ufficiali, letti i reclami della società Intermontoro e Sorbo Solfora, riuniti per connessione, rileva la loro fondatezza, atteso che sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori: Grimaldi Gerardo, nato il 28.10.1967, Barbato Gennaro, nato il 30.06.1988, Tolino Salvatore, nato il 19.06.1987 e Pastore Alessandro, nato il 3.11.1984. Al riguardo, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Grimaldi Gerardo era stato squalificato per tre giornate di gara, a seguito di espulsione dal campo, in occasione della gara del 20.04.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 28 del 24.04.2008, pag. 463, della Delegazione Provinciale di Avellino). Al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 22, comma 3, e di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.), che prescrive che la squalifica di un calciatore per giornate di gara debba essere scontata a decorrere dalla gara ufficiale immediatamente successiva a quella di disputa della gara che ha determinato la squalifica medesima. Deve, dunque, esaminarsi la posizione del calciatore in esame, in riferimento alle gare ufficiali, che intercorrono dalla data di decorrenza della squalifica a suo carico, fino alla data di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. Orbene, in occasione delle gare del 27.04.2008 e del 4.05.2008, il calciatore Grimaldi è stato inserito in distinta ed utilizzato dalla società Giov. Montoro, non scontando così una delle tre gare di squalifica a suo carico. Per i calciatori Barbato Gennaro e Tolino Salvatore, essi risultano squalificati fino al 30.06.2011, quali calciatori non espulsi dal campo, a seguito di quanto avvenuto nella gara del 20.01.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 16 del 24.01.2008, pag. 315, della Delegazione Provinciale di Avellino). Infine, Pastore Alessandro risulta squalificato fino al 30.06.2011, quale calciatore espulso dal campo, in occasione della gara del 16.01.2008 (sanzione pubblicata sul C.U. n. 16 del 24.01.2008, pag. 313 della Delegazione Provinciale di Avellino). Di conseguenza, i nominati calciatori non hanno scontato la sanzione a proprio carico, per cui non avevano titolo per prendere legittimamente parte alle gare in esame. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento dei reclami delle società Intermontoro e Sorbo Solfora, di infiggere alla società Gioventù Montoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata dalle reclamanti.
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