COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAIANO – GARA FAIANO / SEI CASALI DEL 10.03.2008 – ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAIANO – GARA FAIANO / SEI CASALI DEL 10.03.2008 – ATTIVITÀ MISTA La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società Faiano, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. Invero, sia nel testo del reclamo, sia all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., la società reclamante non ha prodotto alcun elemento idoneo a confutare, o quantomeno a sminuire, la gravità degli addebiti disciplinari, di cui al rapporto ufficiale di gara. In particolare, quanto allo sputo indirizzato al direttore di gara (gesto di pesante antisportività, oltre che inqualificabile, sotto il profilo della civiltà e dell’etica) dal calciatore, la società reclamante ha controdedotto in modo assolutamente non convincente, anche perché l’arbitro ha indicato con assoluta chiarezza di essere stato colpito “all’altezza della spalla sinistra” non da involontari spruzzi di saliva, ma da “uno sputo”. Non è fuori luogo osservare che la giovane età del calciatore configura, in casi di questo genere, una circostanza aggravante, attesa, per l’appunto, la peculiare gravità del comportamento di un atleta, che, dopo aver colpito un avversario con un calcio, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione dal terreno di gioco, ha minacciato ed ingiuriato il direttore di gara, prima ancora del grave gesto, al quale s’è già fatto cenno. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Faiano; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it