COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SENO GIUSEPPE – GARA LAURINO / HERAJON DELL’11.05.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SENO GIUSEPPE – GARA LAURINO / HERAJON DELL’11.05.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dal sig.
Seno Giuseppe in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e
Provinciali di Calcio a undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n.
67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.02.2008 del C.R. Campania. Invero, i
richiamati termini abbreviati prescrivono che il reclamo medesimo debba pervenire, o essere depositato (a
mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo
giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale siano stati pubblicati i
provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma
esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato
acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame,
viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 22.05.2008 ed è pervenuto a questa
C.D.T., mediante recapito postale, in data 27.05.2008. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità
preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva
all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa in misura ridotta di euro 65,00,
non versata, dal reclamante.
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