COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASTELNUOVO DI CONZA – GARA CASTELNUOVO DI CONZA / AGROPOLI CITTÀ DI MARE DEL 3.02.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASTELNUOVO DI CONZA – GARA CASTELNUOVO DI CONZA / AGROPOLI CITTÀ DI MARE DEL 3.02.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Castelnuovo di Conza, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, la società ha inviato il reclamo in data 15.02.2008, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, C.G.S. (sette giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). Nel caso di specie la pubblicazione è avvenuta in data 7.2.2008, per cui il termine ultimo è da computare nel 14.02.2008. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Castelnuovo di Conza; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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