COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA REAL PALOMONTE / BUCCINO VOLCEI DEL 27.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA REAL PALOMONTE / BUCCINO VOLCEI DEL 27.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, l’atto è stato sottoscritto dal Presidente della Società reclamante, sig. Gerardo Murano, inibito all’atto della proposizione del reclamo medesimo, come dal Comunicato Ufficiale n. 95 del 2.05.2008, pag. 2535. La firma del reclamo, da parte di persona non avente titolo alla sottoscrizione, in quanto gravata da inibizione provvisoria (esattamente, fino al 27.07.2008) a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C., determina l’inammissibilità dell’atto e ne preclude l’esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it