COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA REAL PALOMONTE / BUCCINO VOLCEI DEL 27.04.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BUCCINO VOLCEI – GARA REAL PALOMONTE / BUCCINO VOLCEI DEL 27.04.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, l’atto è stato
sottoscritto dal Presidente della Società reclamante, sig. Gerardo Murano, inibito all’atto della proposizione
del reclamo medesimo, come dal Comunicato Ufficiale n. 95 del 2.05.2008, pag. 2535. La firma del
reclamo, da parte di persona non avente titolo alla sottoscrizione, in quanto gravata da inibizione provvisoria
(esattamente, fino al 27.07.2008) a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C., determina
l’inammissibilità dell’atto e ne preclude l’esame nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla reclamante; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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