COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDIAL AGROPOLI SOCCER – GARA CAPOFIUME / MONDIAL AGROPOLI SOCCER DEL 20.04.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MONDIAL AGROPOLI SOCCER – GARA CAPOFIUME / MONDIAL AGROPOLI SOCCER
DEL 20.04.2008 – 2^ CAT.
Questa C.D.T, sulla base degli atti di gara, preso atto del verbale di audizione dell’arbitro, in data
29.04.2008, dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo presentato dalla società Mondial
Agropoli Soccer, ne rileva l’infondatezza. Ed invero, deve rilevarsi come assolutamente condivisibili siano
da ritenere le ragioni che indussero il direttore di gara a sospendere, dapprima temporaneamente, e poi
definitivamente, la gara di cui al reclamo in esame. La motivazione principale, a sostegno della sospensione
della gara, si individua nel progressivo deteriorarsi delle condizioni ambientali e di sicurezza, che non
avrebbero potuto garantire lo svolgimento della gara medesima in un clima accettabile. Ciò posto, deve
analogamente condividersi la decisione del G.S.T. di disporre la ripetizione della gara, previa dichiarazione
di irregolarità della medesima ex art. 17, comma 4, lettera c), C.G.S. Non prospettabile, infatti, è l’avanzata
richiesta di omologazione di un risultato, quale quello prodottosi in campo, a fronte di una gara non ultimata.
Né vi sono ragioni che avrebbero dovuto indurre il G.S.T. ad adottare il provvedimento della punizione
sportiva della perdita della gara (art. 17, comma 4, lettera b), C.G.S.) a carico della società Capofiume, in
assenza di qualsivoglia elemento che possa, in qualche modo, lasciar ipotizzare una responsabilità di
quest’ultima per i fatti di cui trattasi. Con riferimento, pertanto, alle indicate argomentazioni, P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla reclamante; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul
conto della società Mondial Agropoli Soccer.
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