COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOVIERO ANGELO – GARA BRUSCIANESE C.A. / REAL STRIANO DEL 9.03.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOVIERO ANGELO – GARA BRUSCIANESE C.A. / REAL STRIANO DEL 9.03.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T., letto il reclamo del sig. Soviero Angelo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo medesimo è
inammissibile. Infatti l’istante, inviando il reclamo a mezzo fax in data 22.03.2008, non ha rispettato il
termine previsto dall’art. 46, comma 4, C.G.S. (di sette giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). Nel caso di
specie, la pubblicazione è avvenuta in data 13.03.2008. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’istante sig. Soviero Angelo; dispone l’addebito
della tassa reclamo (nella misura ridotta di euro 65,00, come prescritta per i reclami prodotti in
prima persona dai tesserati) non versata dal reclamante.
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