COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARILLIA – GARA CARILLIA / TRENTINARA DEL 3.02.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 19 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CARILLIA – GARA CARILLIA / TRENTINARA DEL 3.02.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del
reclamo non emerge alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara,
che, notoriamente, configura fonte privilegiata di prova. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, congrua la
sanzione inflitta dal G.S.T., in rapporto all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla reclamante; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul
conto della società Carillia.
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