COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AFRAGOLA C5 – GARA FUTSAL LAUS DOMINI / AFRAGOLA C5 DEL 26.04.2008 – C5 / D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AFRAGOLA C5 – GARA FUTSAL LAUS DOMINI / AFRAGOLA C5 DEL 26.04.2008 – C5 / D La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non si applica la sanzione sportiva della perdita della gara, nel caso in cui l’identità dei calciatori, in relazione all’art. 71 delle NOIF, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro, per l’identificazione prima della gara, siano insufficienti. Inoltre, a norma dell’art. 29, commi 3 e 5, lettera b) del C.G.S., vertendo la vicenda in materia di irregolare svolgimento della gara, la società reclamante era tenuta a preannunciare il reclamo entro le ore 24 (ovvero, la mezzanotte) del giorno successivo a quello di disputa della gara di riferimento. Orbene, nella fattispecie, non risulta essere stato formalizzato alcun preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo Territoriale; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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