COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA VIRTUS CICERALE / OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 3.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA VIRTUS CICERALE / OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 3.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, visto il reclamo, sentito a chiarimento il direttore di gara, rileva l’infondatezza del reclamo medesimo. In particolare, se è esatto che, dalla distinta di gara della società Virtus Cicerale, non si riscontra alcun calciatore con il n. 00, deve tuttavia sottolinearsi che il direttore di gara ha precisato, già all’atto del primo supplemento al proprio rapporto ufficiale, nonché in sede di audizione presso questa C.D.T., di essere certo che il calciatore sostituto fosse uno di quelli di riserva, indicati nella distinta ufficiale della società Virtus Cicerale. Di conseguenza, egli deve ritenersi calciatore identificato dall’arbitro, anche se il direttore di gara ha dichiarato di non essere in grado di individuare quale, tra i calciatori di riserva, sia effettivamente entrato in campo con una maglia priva di numero, che l’arbitro ha ritenuto di poter convenzionalmente indicare, nel suo rapporto, come contraddistinta dal n. 00. Ci si trova, dunque, al cospetto di una mera irregolarità formale, assolutamente irrilevante, commessa dalla società Virtus Cicerale, che ha utilizzato con una maglia senza numero uno dei calciatori di riserva. Atteso che il reclamo in esame è basato, come anche quello di prima istanza, su una pretesa – dimostrata insussistente mancata identificazione del calciatore da parte dell’arbitro, l’atto d’impugnazione deve essere considerato infondato, alla luce anche delle dichiarazioni rese dal direttore di gara a questa Commissione Disciplinare Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Olimpia Battipaglia; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Olimpia Battipaglia.
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