COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG, ACUNZO GIUSEPPE (PRESIDENTE DELL’A.S.D. CAPUA), EX ART. 5, COMMI 1 E 4, C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPUA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA, A CARICO DEL SIG, ACUNZO GIUSEPPE (PRESIDENTE DELL’A.S.D. CAPUA), EX ART. 5, COMMI
1 E 4, C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPUA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 maggio 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 5.05.2008, protocollo 4513/976, a
carico del sig. Acunzo Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Capua, al quale è stata contestata
la violazione dell’art. 5, commi 1 e 4, del C.G.S., nonché a carico della società stessa, alla quale è stata
contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S; tanto premesso
OSSERVA
Alla riunione del 9 giugno 2008 sono presenti il deferito, sig. acunzo giuseppe, e la società stessa,
rappresentata sempre dal sig. acunzo giuseppe. il rappresentante della procura federale, sostituto avv.
leonardo cotugno, preso atto del patteggiamento, nelle sue conclusioni, ha chiesto: per il sig. acunzo
giuseppe, presidente dell’asd capua, sei mesi di inibizione; per la società, l’ammenda di 700,00 euro.
questa c.d.t., sentite le conclusioni della procura federale, rilevate le risultanze degli atti, tra cui il
riconoscimento della propria responsabilità del sig. acunzo quale presidente della società, ritiene che il
deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debba essere confermata la sanzione, così come concordata,
ovvero “patteggiata” tra le parti deferite ed il sostituto procuratore federale, ai sensi dell’art. 23, c.g.s.: a
carico del deferito, sig. acunzo giuseppe, mesi sei di inibizione; a carico della società capua, l’ammenda di
euro 700,00. invero, nella valutazione della vicenda, ad avviso di questa c.d.t., non può non tenersi conto
del comportamento dell’acunzo giuseppe, in riferimento alla questione in esame. sulla base delle
considerazioni, questo collegio ritiene di dover confermare al sig. acunzo giuseppe mesi sei di inibizione e
la sanzione pecuniaria di euro 700,00 a carico della società capua. p.q.m.
DELIBERA
di infliggere al sig. Acunzo Giuseppe, quale presidente dell’A.S.D. Capua di cui al deferimento in
esame, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; delibera, altresì, l’ammenda di euro 700,00, a carico
della società Capua.
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