COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG, CICCARELLI OTTORINO (PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ FORTITUDO PONTE VITULANO) – ART. 2, COMMA 1; NONCHÉ ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2, DELLE NOIF ED AL CAPO III, PUNTO 18, DEL C.U. N. 1, STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG, CICCARELLI OTTORINO (PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ FORTITUDO PONTE VITULANO) – ART. 2, COMMA 1; NONCHÉ ART. 1, COMMA 1, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 2, DELLE NOIF ED AL CAPO III, PUNTO 18, DEL C.U. N. 1, STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 maggio 2008, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in data 3.3.2008, protocollo 3224/156, a carico del sig. Ottorino Ciccarelli, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo Ponte Vitulano, al quale è stata contestata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, nonché dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 91, comma 2, delle NOIF ed al capo III, punto 18, del C.U. n. 1, relativo alla Stagione Sportiva 2005/2006, della Lega Nazionale Dilettanti; tanto premesso OSSERVA: Alla riunione del 9 giugno 2008 è stato presente il solo rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno. Il Sostituto Procuratore, preso atto dell’assenza del deferito, sig. Ciccarelli Ottorino, sebbene ritualmente convocato, nelle sue conclusioni, ritenendo provata la colpevolezza del deferito, ha chiesto, per il sig. Ciccarelli Ottorino, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo Ponte Vitulano, sei mesi di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, letti gli atti d’indagine, nonché il deferimento della Procura Federale, rileva che da essi emerge, senza ombra di dubbio, la responsabilità del sig. Ciccarelli Ottorino, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo Ponte Vitulano, in ordine alle violazioni ascritte, ovvero di non aver corrisposto al proprio allenatore la somma dovutagli a titolo di premio di tesseramento, nonché di non aver depositato il relativo accordo economico presso il competente Organo federale (il C.R. Campania). Pertanto, questa C.D.T., ritiene congrua ed adeguata la richiesta avanzata dal Sostituto Procuratore Federale nei confronti del sig. Ciccarelli Ottorino. P.Q.M. DELIBERA di infliggere al sig. Ciccarelli Ottorino, presidente, all’epoca dei fatti, della società Fortitudo Ponte Vitulano, la sanzione di mesi sei di inibizione.
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