COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MOIANO 2004 – GARA MOIANO 2004 / CLUB AMICI DI LUZZANO DEL 02.03.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MOIANO 2004 – GARA MOIANO 2004 / CLUB AMICI DI LUZZANO DEL 02.03.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante legale della società Moiano 2004, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. In particolare, rilevati i fatti oggetto di contestazione ed i motivi di reclamo, si ritiene di dover ridurre la sanzione, in misura equa rispetto all’entità dei fatti contestati alla luce dell’art. 19, comma 4, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Moiano 2004, di ridurre la squalifica a tempo determinato, a carico del calciatore Meccariello Fabio, fino a tutto il 30.06.2009; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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