COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA VIS OPLONTI / LEOPARDI CALCIO DEL 19.04.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA VIS OPLONTI / LEOPARDI CALCIO DEL 19.04.2008 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti Ufficiali, vista la delibera del G.S.T., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 15.05.2008, pag. 2643 del C.R. Campania; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Leopardi Calcio per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore De Nicola Vincenzo, n. il 26.06.1967 (e non 26.06.1968), ne rileva la fondatezza. Invero, il predetto calciatore, come dal C.U. n. 85 del 10.04.2008, pag. 2317, nella gara del 6.042008, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica di una giornata di gara per recidività in ammonizioni (IV infr). Tale squalifica, non rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania medesimo. Nella gara dell’11.04.2008 (prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella della sanzione disciplinare, pubblicata sul citato C.U.), la società Vis Oplonti rinunciava e, pertanto, per costante e coerente giurisprudenza, la squalifica non poteva essere considerata scontata. Essa doveva essere scontata nella prima gara successiva alla richiamata pubblicazione, esattamente nella gara oggetto di reclamo. Poiché il calciatore De Nicola ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), alla gara de qua, la società Vis Oplonti deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Leopardi Calcio, di infliggere a carico della società Vis Oplonti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a,) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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