COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ANSPI FISCIANO – GARA ANSPI FISCIANO / CALCIO IRNO DEL 24.05.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 122 del 26 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ANSPI FISCIANO – GARA ANSPI FISCIANO / CALCIO IRNO DEL 24.05.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Anspi Fisciano in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale
Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del
28.02.2008 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo
medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00
del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i
provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma
esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato
acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in
esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 30.05.2008 ed è pervenuto, a
questa C.D.T., in data 3.06.2008. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del
reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Anspi Fisciano.
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