COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 25/10/2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21 OTTOBRE 2007 CAPRI S.S.D.P.A./ OLIMPIA BARRA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 25/10/2007 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 21 OTTOBRE 2007 CAPRI S.S.D.P.A./ OLIMPIA BARRA Letto il referto arbitrale ed il supplemento di referto; Rilevato che la gara è stata sospesa al 26° del secondo tempo essendo venute meno le condizioni per il regolare svolgimento della stessa a causa di una rissa generale scoppiata tra i tesserati delle due squadre; Preso atto che, contemporaneamente all’insorgere della rissa, alcuni calciatori non identificati della soc. Capri S.S.D.P.A. protestavano nei confronti del ddg, spintonando e minacciando lo stesso. In tale occasione entravano indebitamente nel rettangolo di gioco anche i giocatori di riserva presenti in distinta della soc. Capri ed il sig. Madonna Franco, allenatore sempre della soc. Capri S.S.D.P.A., che rivolgevano all’indirzzo del ddg frasi ingiuriose; Preso atto che il sig. Iovine Angelo, dirigente della soc. Capri S.S.D.P.A., a fine gara entrava indebitamente più volte nello spogliatoio del ddg allontanandosi soltanto dopo l’intervento della forza pubblica; Ritenute, a norma dell’art. 14, comma 1 e 2, del C.G.S., entrambe le società parimenti responsabili del mancato regolare svolgimento della gara; Ritenuto, altresì, di dover sanzionare anche i dirigenti e l’allenatore della soc. Olimpia Barra per la mancata collaborazione al ddg in occasione della rissa generale di cui innanzi; PQM DELIBERA di infliggere ad entrambe le società, Capri S.S.D.P.A. ed Olimpia Barra, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3; di irrogare alla soc. Capri S.S.D.P.A. l’ammenda di € 120,00 per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati, per l’assenza di forza pubblica e per il comportamento tenuto dai propri tesserati in campo nei confronti del ddg; di irrogare alla soc. Olimpia Barra l’ammenda di € 60,00 per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati; di inibire per le motivazioni di cui in premessa e per la mancata collaborazione al ddg per mesi due (2) il sig. Madonna Franco e per mesi uno (1) il sig. Iovine Angelo, rispettivamente allenatore e dirigente della soc. Capri, nonché per mesi uno (1) il sig. Frezzetti Antonio ed il sig. Ciascia Angelo, rispettivamente dirigente ed allenatore della soc. Barra; si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti a carico dei singoli.
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