COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 02/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO MARIO SIMALDONE C5 – GARA MARIO SIMALDONE / VIRTUS MADDALONI C5 DEL 20.10.2007 – CALCIO A 5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 02/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO MARIO SIMALDONE C5 – GARA MARIO SIMALDONE / VIRTUS MADDALONI C5 DEL 20.10.2007 – CALCIO A 5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla reclamante per la gara in epigrafe in ordine alla posizione disciplinare del calciatore Serino Nicola, gravato da squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo ed impugnata con il reclamo in esame, rileva che il reclamo medesimo non è meritevole di accoglimento. Invero, alla luce del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova e che, sul punto, appare chiaro e circostanziato, deve valutarsi congrua la punizione disciplinare inflitta al calciatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di confermare le decisioni del Giudice Sportivo; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Mario Simaldone.
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