COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO MONS TAURUS CALCIO – GARA MONS TAURUS CALCIO / REAL EBOLITANA DEL 20.10.2007 – ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 08/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO MONS TAURUS CALCIO – GARA MONS TAURUS CALCIO / REAL EBOLITANA DEL 20.10.2007 – ECCELLENZA. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avverso le sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice Sportivo, pubblicate sul C.U. n. 32 del 25.10.2007, pagina 560, in relazione alla gara indicata in epigrafe, in via preliminare, dispone lo stralcio, in ragione dell’urgenza, per quanto attiene alla posizione disciplinare del calciatore Andres Mario, rinviando alla riunione del 19.11.2007 per la disamina degli altri aspetti del reclamo. In ordine alla squalifica per tre gare, inflitta dal G.S., a carico del calciatore testè menzionato, della società Mons Taurus Calcio, questa C.D. rileva la fondatezza dell’impugnazione. Invero, la documentazione prodotta dalla reclamante e versata in atti appare idonea a dimostrare che la sanzione adeguata debba essere quella di due giornate, meglio corrispondente, ad avviso di questa C.D., alla reale gravità dell’infrazione. Deve dunque, ad avviso di questa C.D., ridurre di una giornata la squalifica a carico del calciatore Andres Mario della società Mons Taurus Calcio. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Mons Taurus Calcio nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica del calciatore Andres Mario; di ridurre a due giornate di gare la squalifica a carico del calciatore Andres Mario; rinvia le decisioni, di cui agli altri aspetti del reclamo della società Mons Taurus calcio, alla riunione del 19/11/2007, all’esito dei disposti accertamenti .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it