COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / HIRPINIA DEL 15.09.2007 – PROMOZIONE.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / HIRPINIA DEL 15.09.2007 – PROMOZIONE.
La C.D., esaminati gli atti del fascicolo, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Venticano, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Infatti il calciatore Adesso Paolo, n. 15.05.1977, utilizzato nella gara in epigrafe, risulta regolarmente tesserato con la società Hirpinia dal 14.09.2007, ovvero, da data antecedente a quella della disputa della gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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