COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIRIGNANO CALCIO 1963 – GARA BOYS PIAZZOLLA / SIRIGNANO CALCIO 1963 DEL 30.09.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIRIGNANO CALCIO 1963 – GARA BOYS PIAZZOLLA / SIRIGNANO CALCIO 1963 DEL 30.09.2007 – 1^ CAT. La C.D., esaminati gli atti del fascicolo, letto il reclamo, rileva che lo stesso è stato ritualmente proposto dalla società Sirignano Calcio 1963; acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il calciatore Piccolo Salvatore, n. 5.7.1979, nell’ultima gara di Campionato di Prima Categoria, Intrepida / Rinascita U.S. Vico del 6.5.2007,veniva sanzionato, quale calciatore espulso dal campo, dal Giudice Sportivo, con una giornata di squalifica, come dal C.U. n. 101 del 10.5.2007, pagina 2556. Nel corso del Campionato 2007/2008, svincolato dalla società Rinascita U.S. Vico, con decorrenza dall’8/9/2007, è stato trasferito alla società Juve Poggiomarino, partecipante al Campionato di Promozione e, successivamente, con decorrenza dal 18.09.2007, veniva trasferito, a titolo temporaneo, alla società Boys Piazzolla. Pertanto, il calciatore in questione, non inserito e non utilizzato nella gara del Campionato di Promozione, San Giorgio a Cremano / Juve Poggiomarino, del 16.09.2007. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico ed aveva pieno titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Sirignano Calcio 1963; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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