COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI – GARA CASALETTO 2001 / LICUSATI DEL 14.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI – GARA CASALETTO 2001 / LICUSATI DEL 14.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO. La C.D., vista la delibera della Corte di Giustizia Federale che annullando la declaratoria di inammissibilità del reclamo, ha disposto la rimessione degli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale competente; letto il reclamo, esaminati gli atti del fascicolo, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dagli atti pervenuti dalla Delegazione Proviciale di Salerno risulta che il calciatore Ietto Francesco, nato l’11.12.1985, della società Casaletto 2001, non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, non avendo ancora scontato la giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo del C.P. di Salerno, così come dal C.U. n. 33 del 22.3.2007, pagina 1003. Viceversa il calciatore Lettieri Nicola poteva regolarmente prendere parte alla gara in quanto squalificato fino al 31.12.2006 e non come erroneamente trascritto fino al 19.04.2007 (C.U. n. 34 del 20.4.2006, pagina 982). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Licusati, di infliggere a carico della società Casaletto 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it