COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 22 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA – GARA CLUB PARADISO ACERRA / MECOBIL PESE DEL 15.09.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 22 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA – GARA CLUB PARADISO ACERRA / MECOBIL PESE DEL 15.09.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla reclamante per la gara in epigrafe, rileva che lo stesso è meritevole di parziale accoglimento. Invero, la reclamante si duole della sanzione inflitta dal G.S., basata sul fatto che la gara in epigrafe non si era potuta disputare a causa della inagibilità dell’impianto sportivo e che in ordine alla disponibilità dello stesso la responsabilità ricade nei confronti della società ospitante, in quanto ingiustificata dalle circostanze sopravvenute dovute al diniego del Commissariato di Polizia di Acerra, a svolgere la gara de quo presso il suddetto impianto. La reclamante, in sede di audizione, ha asserito di aver contattato il Delegato Regionale per il Campionato di calcio a cinque, prima dell’inizio dell’incontro, per riferire dell’accaduto ed ha fatto presente, altresì, che ha disputato regolarmente, negli anni precedenti, gli incontri presso la struttura medesima. Questa C.D.T. ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi di giudizio, convocando il Delegato Regionale al Calcio a Cinque, il quale ha riferito sia dei contatti preventivi avuti con il Presidente della società Club Paradiso Acerra, sia della circostanza dell’omologazione dell’impianto per i precedenti Campionati. Questa C.D.T. è, tuttavia, necessitata a giudicare la vicenda sulla base degli elementi obiettivi e documentali. Nella circostanza, l’arbitro della gara ha refertato che essa non aveva avuto inizio, in quanto i dirigenti della società ospitante gli avevano “riferito che, se avessero giuocato, la Polizia di Stato avrebbe provveduto alla chiusura giudiziaria della struttura”. Sia in occasione della gara non disputata, sia all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., la società Club Paradiso Acerra non ha documentato in alcun modo l’effettivo divieto di disputa della gara da parte degli Organi tutori dell’ordine pubblico, limitandosi a sue dichiarazioni soggettive, rese all’arbitro. Atteso che le affermazioni di parte non possono essere considerate idonee a neutralizzare il grave vulnus alla regolarità dell’attività sportiva, cagionato dalla mancata disputa della gara e ribadito, altresì, che neppure in sede di reclamo, o di audizione, è stato prodotto alcunché di diverso, o di integrativo, rispetto alle dichiarazioni di parte, questa C.D.T. conferma le decisioni del G.S.T., con una sola differenziazione, che appare doverosa: la revoca della sanzione accessoria del punto di penalizzazione, motivata dal fatto che la società reclamante era comunque presente sul campo. Tale circostanza viene ritenuta da questa C.D.T. prevalente, rispetto alla configurazione di rinuncia alla gara, che scaturisce dalla sua mancata disputa per responsabilità della società ospitante. P.Q.M. DELIBERA In parziale accoglimento del reclamo, di revocare il punto di penalizzazione, disposto dal G.S.T. a carico della società Club Paradiso Acerra; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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