COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 22 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LIBERATORE BULZARIELLO – GARA S.ANGELO A CUPO / LIBERATORE BULZARIELLO DEL 27.10.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 22 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LIBERATORE BULZARIELLO – GARA S.ANGELO A CUPO / LIBERATORE BULZARIELLO DEL 27.10.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, dal referto arbitrale emerge che a fine gara Rossetti Stefano si è solo limitato, nel protestare, ad ostruire volontariamente il passaggio al direttore di gara, mentre questi stava rientrando nello spogliatoio. L’azione posta in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro può definirsi soltanto occasionale ed è, altresì, dimostrata dal fatto che quest’ultimo è stato immediatamente allontanato per l’intervento di un dirigente della società S. Angelo a Cupolo. Ciò posto, appare eccessiva e non adeguata al comportamento tenuto dal Rossetti la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, risultando invece equa e giusta, a giudizio di questa Commissione, una sanzione limitata a quattro giornate di squalifica, per cui in tal senso va modificata la delibera impugnata. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Liberatore Bulzariello; di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Rossetti Stefano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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