COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 29 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ATLETICO SAVOIA F.C. – GARA CTL CAMPANIA PISCINOLA / REAL ATLETICO SAVOIA FC DELL’11.11.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 29 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL ATLETICO SAVOIA F.C. – GARA CTL CAMPANIA PISCINOLA / REAL ATLETICO SAVOIA FC DELL’11.11.2007 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, sentita la parte reclamante, che ne ha fatto espressa richiesta, questa C.D.T. ritiene che vi siano i presupposti per una riduzione parziale, in relazione all’effettiva entità dei fatti commessi dal calciatore Flauto Valerio. Deve dunque, ad avviso di questa C.D.T., ridursi l’entità della pena, con una giornata in meno di squalifica a carico del calciatore Flauto. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo, proposto dalla società Real Atletico Savoia FC; di ridurre a tre giornate di gara la squalifica, inflitta dal G.S.T., a carico del calciatore Flauto Valerio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it