COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 29 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLOLAURO – GARA VIGOR S. PAOLO BEL SITO/VALLOLAURO DEL 29.09.2007 – 1^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 29 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLOLAURO – GARA VIGOR S. PAOLO BEL SITO/VALLOLAURO DEL 29.09.2007 – 1^ C. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società Vigor San Paolo Belsito, osserva: il reclamo è finalizzato alla declaratoria della posizione irregolare, in ragione di tesseramento presunto non conforme alla normativa, del calciatore Coppola Luigi, nato il 16.07.1984, della società Vigor San Paolo Belsito. Orbene, nel rispetto dell’orientamento giurisprudenziale, di cui alle delibere della Commissione d’Appello Federale (che, fino alla scorsa stagione sportiva, disciplinata e regolamentata dal Codice di Giustizia Sportiva nel suo testo allora in vigore, rappresentava il terzo ed ultimo grado di giudizio), il reclamo appare bisognevole di accertamenti, non esperibili da questa C.D.T. Va premesso che il Codice di Giustizia Sportiva, testualmente, anche nella sua nuova formulazione, statuisce: “Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” (art. 29, comma 5, del precedente C.G.S.; art. 33, comma 5, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva). Sul punto, questa C.D.T. deve necessariamente fare riferimento alla decisione della C.A.F., relativa al reclamo della società Comp. Basso Cilento, in ordine alla gara Padula / Comp. Basso Cilento del 25.02.2007, di cui al C.U. n. 57/C del 7.06.2007 della F.I.G.C. Con la richiamata decisione, a totale riforma della delibera di questa C.D.T., allora Commissione Disciplinare (con la quale era stata disposta gara persa a carico della società Padula, in un’interpretazione di tipo sostanziale – e non meramente formale –, imperniata sull’accertata irregolare posizione del calciatore oggetto del reclamo della società Comp. Basso Cilento), la Commissione d’Appello Federale ha accolto il reclamo della società Padula, che si doleva di non aver ricevuto la copia del reclamo della società Comp. Basso Cilento. Nel dispositivo della sua decisione, la C.A.F. ha fatto espresso riferimento alla norma, di cui all’art. 29, comma 5, dell’allora vigente C.G.S., la quale, per l’appunto, prescriveva, in perfetta corrispondenza al testo dell’attuale art. 33, comma 5, C.G.S., come innanzi riportato: “Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. Tutta la vicenda giuridico-sportiva, di cui alla gara Comp. Basso Cilento / Padula, nonché di cui alla gara in esame, si dipana in ordine ad un solo punto: se un reclamo inviato ad un indirizzo postale diverso da quello depositato presso il Comitato Regionale (ovvero, spedito ad un indirizzo postale non corrispondente, o non più corrispondente a quello ufficialmente comunicato dalla società destinataria dell’atto) sia da considerare inammissibile, in quanto formalizzato in violazione della norma sulla “notifica” di parte alla società antagonista. In argomento, non essendo possibile una tale attività di accertamento da parte di questa C.D.T., deve necessariamente disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché accerti, in via preliminare, se la raccomandata di spedizione del reclamo in esame, da parte della società Vallolauro, sia stata ricevuta da persona legittimata, in nome e per conto della società Vigor San Paolo Belsito e se sia stata comunque consegnata alla società destinataria. Invero, questo punto appare essenziale, ai fini del decidere, atteso che la società Vigor San Paolo Belsito (che, come la società Padula in ordine al caso innanzi richiamato, ha dichiarato – nel suo atto – di non aver ricevuto la copia dei motivi del reclamo: rectius, che la “ipotetica raccomandata” della società Vallolauro sarebbe stata inviata “presso una sede desueta da circa tre anni e presso un socio uscito dalla medesima società all’incirca nello stesso periodo”) ha segnalato che “nulla è pervenuto, né a mezzo fax, né e-mail, telegramma e/o raccomandata” ad essa (che, tuttavia, ha presentato le proprie controdeduzioni, con specifico riferimento al contenuto ed all’aspetto unico e fondamentale del reclamo della società Vallolauro), in relazione al reclamo in questione. Quanto agli aspetti sostanziali del tesseramento del calciatore Coppola Luigi, la documentazione acquisita si presenta anch’essa meritevole di accertamenti, che non sono consentiti a questa C.D.T. e che non appare possibile eludere, al fine dell’acclaramento della verità dei fatti, considerata la loro potenziale incidenza sulla regolarità della gara. Di conseguenza, questa C.D.T. dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., sia per l’accertamento, innanzi rappresentato, relativo alla “notifica di parte” della copia del reclamo alla società controparte, sia allo scopo dell’accertamento in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, del calciatore n. 3 della società Vigor San Paolo Bel Sito, Coppola Luigi, con particolare riferimento alla circostanza (rilevante anche sotto il profilo disciplinare) della veridicità, o meno, della firma del calciatore medesimo in calce alla richiesta di tesseramento a favore di altra società (precedente, in ordine temporale, rispetto a quella sottoscritta dal calciatore in parola per la società Vigor San Paolo Belsito). Deve, dunque, sospendersi ogni decisione, in attesa dei disposti accertamenti, sul duplice aspetto innanzi specificato. P.Q.M. DELIBERA di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine degli accertamenti in ordine a quanto enunciato nella parte motiva, sia per quel che concerne il recapito della raccomandata postale della società Vallolauro, sia per quanto riguarda la posizione di tesseramento del calciatore Coppola Luigi della società Vigor San Paolo Belsito, con particolare riferimento alla validità della firma del calciatore medesimo su una richiesta di tesseramento precedente, rispetto a quella da lui sottoscritta a favore della medesima Vigor San Paolo Belsito; di sospendere ogni decisione, in attesa degli accertamenti della Procura Federale medesima.
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