COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / FLUMERESE DEL 18.11.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / FLUMERESE DEL 18.11.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Sporting Guardia, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte alla società Sporting Guardia dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è infondato. Dall’istruttoria espletata è emerso che, a fine gara, persona non identificata e riconducibile alla società ospitante, entrava nello spogliatoio arbitrale ed ingiuriava e minacciava l’arbitro, colpendolo con quattro schiaffi e uno spintone, provocandogli una ferita all’arcata sopracciliare, per cui era costretto a rincorrere alle cure ospedaliere (giusta referto medico allegato in atti). Il direttore di gara riusciva a lasciare l’impianto sportivo solo grazie all’intervento della Forza Pubblica. Inoltre, alla società ospitante sono da addebitarsi, in particolare, le circostanze evidenziate dettagliatamente ed inequivocabilmente nel supplemento di rapporto arbitrale: ovvero, che lo spogliatoio dell’arbitro risultava sprovvisto della chiave evidenziando, quindi, la mancanza di custodia e di sorveglianza dello stesso locale, indispensabili per il regolare svolgimento della gara. Pertanto, questa C.D.T., alla luce dei succitati elementi di fatto e di diritto, non idonei a modificare il giudizio del Giudice di 1° Grado, consistente nella squalifica del campo di giuoco per due gare effettive, con obbligo di disputa a porte chiuse della società Sporting Guardia, e nella sanzione accessoria dell’ammenda. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Sporting Guardia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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