COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RINASCITA SOLOPACA – GARA RINASCITA SOLOPACA / ROTONDI SOCCER DELL’11.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RINASCITA SOLOPACA – GARA RINASCITA SOLOPACA / ROTONDI SOCCER DELL’11.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Rinascita Solopaca, in ordine alle sanzioni disciplinari comminate, per la gara in epigrafe, dal Giudice Sportivo Territoriale, alla società ed ai suoi tesserati, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, in prima fase, il reclamo è pervenuto a mezzo fax, in data 22.11.2007, redatto su carta non intestata ed altresì privo del timbro societario, così come, in seconda fase, il reclamo è stato parimenti redatto su carta non intestata e senza timbro societario, ma inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 22 novembre 2007, entro i termini temporali prescritti, ma in violazione della norma, di cui all’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che statuisce l’obbligo, a carico delle società, di redigere qualsiasi atto ufficiale su carta intestata, o, quantomeno, con il timbro distintivo della società, anche ai fini della riconducibilità del documento alla società istante. Attesa l’inammissibilità del reclamo, ne è precluso l’esame nel merito e, dunque, deve essere disattesa la richiesta della società, di essere sentita. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Rinascita Solopaca; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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