COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA NAPOLI CLUB AFRAGOLA / ALCOTT SOCCER DEL 18.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 6 dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI CLUB AFRAGOLA – GARA NAPOLI CLUB AFRAGOLA / ALCOTT SOCCER DEL 18.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Napoli Club Afragola, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Da un’attenta analisi del rapporto del Commissario di Campo si evince, con tutta chiarezza, che il calciatore Enrico Petrillo, della società Napoli Club Afragola, si è limitato ad assumere una condotta minacciosa nei riguardi dei calciatori della squadra avversa, senza prendere parte ad alcuna rissa essendo del tutto mancato qualunque contatto fisico nei riguardi di questi ultimi. Si evidenzia, altresì, che nessun riferimento può, in merito, dedursi dal referto del direttore di gara. Considerato che, in ogni caso, la condotta del Petrillo deve definirsi antisportiva e disdicevole, ma non così grave da giustificare la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, deve, dunque, ad avviso di questa C.D.T., ridursi l’entità della pena, con una giornata in meno di squalifica a carico del calciatore Enrico Petrillo. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo, proposto dalla società Napoli Club Afragola; di ridurre a due giornate di gara la squalifica, inflitta dal G.S.T., a carico del calciatore Enrico Petrillo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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