COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AC PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, – C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TENICO; – SOCIETA’ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG. LUDOVICO CAFASSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AC PIANURA) – ART. 1, COMMA 1, - C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TENICO; - SOCIETA’ AC PIANURA – ART. 4, COMMA 1, C.G.S. La C.D.T., letto l’atto di deferimento; sentita la società, rappresentata dal suo legale, nella seduta del 10.12.2007, rileva che il Sig. Procuratore Federale ha deferito, in data 21 settembre 2007: 1) il sig. Ludovico Cafasso, Presidente della società Pianura, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. Salvatore Amato, già tesserato con altra società, di svolgere attività di allenatore della società Pianura per la stagione sportiva 2006/2007; 2) la medesima società, per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla richiamata condotta antiregolamentare del suo presidente. La C.D.T., ritenendo di dover procedere in relazione a quanto contestato, ha rifissato l’udienza di discussione per il 10 dicembre 2007. In tale data, dopo aver constatato la regolarità delle notifiche; preso atto delle dichiarazioni depositate dal rappresentante legale della società, in sede di audizione, ha successivamente acquisito le conclusioni della Procura Federale, nella persona del rappresentante, avv. Leonardo Cotugno. Le conclusioni della Procura Federale si sostanziano come appresso indicato: inibizione per il presidente, sig. Ludovico Cafasso, per mesi cinque; per la società Pianura, ammenda di euro 700,00 (settecento). La C.D.T., in considerazione del periodo della contestata violazione regolamentare, giudica corrispondenti all’effettiva gravità dell’infrazione l’inibizione per mesi uno al presidente della società, sig. Ludovico Cafasso, e l’ammenda di euro 200,00 a carico della società Pianura. P.Q.M. DELIBERA di infliggere l’inibizione per mesi uno a carico del sig. Ludovico Cafasso, presidente della società Pianura; di sanzionare la società Pianura con l’ammenda di euro 200,00.
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