COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIS SIANO SOCCER 2006 – GARA VIRTUS METELLIANA / VIS SIANO SOCCER 2006 DELL’1.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIS SIANO SOCCER 2006 – GARA VIRTUS METELLIANA / VIS SIANO SOCCER 2006 DELL’1.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., preso atto della propria decisione, relativa allo stralcio (in ordine alla squalifica a carico dei calciatori Galluzzo Lorenzo, Leo Pietro e Pesce Gerardo), disposto sul reclamo in epigrafe, come dal C.U. n. 50 del 20.12.2007, pag. 1209, osserva: nel mentre non può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di annullamento delle sanzioni inflitte a suo carico, quanto all’inibizione a carico del dirigente, sig. Leo Gennaro, essa deve essere ridotta al 29.02.2008, al fine di una giusta corrispondenza con l’effettiva gravità dell’infrazione commessa; per quel che concerne la squalifica a carico del calciatore Fotis Gennaro, essa appare congruamente commisurata, per cui deve essere confermata. Infine, in relazione alla richiesta di ripetizione della gara, deve necessariamente ritenersi (in ragione delle incongruenze contenute nel rapporto ufficiale di gara, nonché in considerazione delle omissioni, da parte dell’arbitro, degli adempimenti che la vigente normativa prescrive per circostanze analoghe a quella verificatasi in occasione della gara in esame) che, effettivamente, il direttore di gara avrebbe avuto l’obbligo (al quale non ha ottemperato) di procedere, in via preliminare, all’espulsione dei calciatori ed, altresì, a tutto quanto sancito dal Regolamento di Giuoco. Deve anche sottolinearsi che, nell’ipotesi di notifica delle espulsioni, la gara (per la conclusione della quale mancavano pochi minuti) avrebbe potuto essere regolarmente proseguita. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 29.02.2008 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Leo Gennaro; di confermare la squalifica a carico del calciatore Fotis Gennaro; di disporre la ripetizione della gara, demandando al C.R. Campania per la sua rifissazione; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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