COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ELITORRES GESUALDO – GARA PIETRADEFUSI / ELITORRES GESUALDO DEL 24.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ELITORRES GESUALDO – GARA PIETRADEFUSI / ELITORRES GESUALDO DEL 24.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Elitorres Gesualdo, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte, ai propri tesserati Sollazzo Tiziano e Caruso Maurizio, dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe; sentita la società nella persona del proprio presidente, avv. Carmine Monaco, rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, dagli atti ufficiali di gara, nonché dalla dichiarazioni rese dal Presidente della società, in sede di audizione, gli avvenimenti occorsi sono stati sensibilmente ridimensionati, soprattutto alla luce di una approfondita disamina del referto di gara. Infatti, da esso si evince che il tentativo di aggressione si è risolto in una serie di ingiurie, indirizzate al direttore di gara dal calciatore Sollazzo Tiziano. Tale comportamento, comunque grave ed in violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, deve essere sanzionato in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, ovvero riducendo la squalifica inflitta dal G.S.T. Analoga riduzione può essere disposta per il calciatore Caruso Maurizio, il quale si è certamente reso responsabile di condotta in violazione del Codice di Giustizia Sportiva, ma in misura che, sotto il profilo obiettivo, appare quantificata per eccesso dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Elitorres Gesualdo, di ridurre a tutto il 24.01.2008 la squalifica inflitta a carico del calciatore Sollazzo Tiziano; di ridurre la tutto il 13.01.2008 la squalifica inflitta a carico del calciatore Caruso Maurizio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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