COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA TANAGRO GREGORIANA / PRO COLLIANO DEL 23.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA TANAGRO GREGORIANA / PRO COLLIANO DEL
23.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Tanagro Gregoriana, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte ai
propri tesserati Menza Massimo e Pacelli Vito, dal Giudice Sportivo Territoriale per la gara in epigrafe, rileva
che il reclamo è infondato. Infatti, dalla lettura del referto arbitrale, si evince, con assoluta chiarezza
espositiva, che il calciatore Pacelli Vito, a fine gara, chiedeva all’arbitro di non menzionare l’ammonizione
sul rapporto di gara, mentre, per il calciatore Menza Massimo, che colpiva a gioco fermo un avversario, la
sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa ed adeguata al comportamento tenuto dal calciatore
medesimo. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Tanagro Gregoriana; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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