COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 16 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – Sig. DETTA ANTONIO ERNESTO (all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. I. Cal. Cave C5) – art. 1, comma 3, C.G.S.; – Sig. BOCCIA ANTONIO (presidente dell’A.S.D. Village Isef – art. 1, comma 3, C.G.S.; art. 5, comma 1, C.G.S.; – SOCIETÀ A.S.D. I. CAL. CAVE C5 ED A.S.D. VILLAGE ISEF – art. 4, comma 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 16 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - Sig. DETTA ANTONIO ERNESTO (all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. I. Cal. Cave C5) – art. 1, comma 3, C.G.S.; - Sig. BOCCIA ANTONIO (presidente dell’A.S.D. Village Isef – art. 1, comma 3, C.G.S.; art. 5, comma 1, C.G.S.; - SOCIETÀ A.S.D. I. CAL. CAVE C5 ED A.S.D. VILLAGE ISEF – art. 4, comma 2, C.G.S. La C.D.T., letto l’atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale (pervenuto al C.R. Campania in data 20.12.2006 ed immediatamente comunicato, nei termini temporali prescritti dall’art. 41, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva); rilevato che il Sig. Procuratore Federale ha deferito, in data 14 dicembre 2007: 1. il sig. Antonio Ernesto Detta, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. I. Cal. Cave C5, per non essersi presentato in risposta alla convocazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini (come era denominato, all’atto della convocazione medesima, il relativo Organo di Giustizia Sportiva); 2. il sig. Antonio Boccia, presidente dell’A.S.D. Village Isef, per aver sottoscritto nel proprio esposto (relativo al recupero della gara Boscotrecase – I.Cal. Cave C5 del 18.04.2007, valevole per il Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2), e confermato innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, illazioni ed accuse agli Organi di Giustizia Sportiva; 3. e 4. le due nominate società, per responsabilità oggettiva, in ragione delle violazioni addebitate ai rispettivi presidenti. La C.D.T., ritenendo di dover procedere in relazione a quanto contestato, ha fissato l’udienza di discussione per il 10 gennaio 2008. In tale data, dopo aver constatato la regolarità delle notifiche ed aver preso atto delle memorie difensive prodotte, nei termini temporali prescritti da questa C.D.T. nell’avviso di convocazione, da entrambe le società; sentite, nell’ordine, nella richiamata seduta del 10 gennaio 2008, le società Village Isef (rappresentata dal suo legale) ed I. Cal. Cave C5 (nella persona del suo presidente all’epoca dei fatti), ha successivamente acquisito le conclusioni della Procura Federale, nella persona del rappresentante, avv. Leonardo Cotugno. Le conclusioni della Procura Federale si sostanziano come appresso indicato: inibizione per il presidente della società Village Isef, sig. Antonio Boccia, per mesi dodici; a carico della società Village Isef, l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento); proscioglimento del più volte nominato sig. Antonio Ernesto Detta, che ha documentato il recapito tardivo (in data successiva al giorno di convocazione da parte del Collaboratore dell’Ufficio Indagini) dell’avviso telegrafico, pur tempestivamente trasmesso dal C.R. Campania, per conto dell’Ufficio Indagini medesimo. All’atto dell’audizione, il legale che ha rappresentato il sig. Antonio Boccia e la società Village Isef ha sottolineato che le illazioni e le espressioni offensive, rivolte dal sig. Antonio Boccia medesimo, “non erano dirette agli Organi federali, bensì ai componenti dell’altra società, che in quel momento erano ingiustificatamente assenti per la disputa della gara”. Tanto premesso, questa C.D.T. dichiara, in conformità all’atto di deferimento, a firma del Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, “corretta e legittima la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 88 del C.R. Campania del 12.04.2007, di far recuperare la gara (Boscotrecase – I.Cal. Cave C5, non disputata a causa dell’accertata forza maggiore, per un guasto occorso al veicolo che trasportava la squadra dell’I.Cal. Cave C5) il giorno 18.04.2007, cioè il mercoledì successivo alla pubblicazione della decisione, sebbene a Campionato finito”, in quanto “non è stata rilevata alcuna irregolarità, né formale, né sostanziale, in ordine alla decisione del Giudice Sportivo, come da separato provvedimento di archiviazione”. Inoltre, la C.D.T., in conformità alla già enunciata richiesta del Sostituto Procuratore Federale, determina: non doversi procedere nei confronti di Detta Antonio Ernesto, presidente della società I.Cal. Cave C5, in relazione alla sua mancata presenza (giustificata dal tardivo recapito del telegramma di convocazione), in occasione dell’audizione da parte del Collaboratore dell’Ufficio Indagini; di infliggere a carico del sig. Antonio Boccia, presidente della società Village Isef, l’inibizione, ridotta rispetto alla richiesta del Sostituto Procuratore Federale, fino al 31.03.2008 ed alla società Village Isef, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 250,00, il tutto in ragione delle gravi e già puntualizzate illazioni rivolte dal predetto presidente Boccia nei confronti degli Organi di Giustizia Sportiva (peraltro smentite, come già evidenziato, all’atto dell’audizione presso questa Commissione Disciplinare Territoriale). P.Q.M. DELIBERA non doversi procedere nei confronti di Detta Antonio Ernesto, presidente della società I.Cal. Cave C5; di infliggere a carico del sig. Antonio Boccia, presidente della società Village Isef, l’inibizione fino al 31.03.2008 ed alla società Village Isef l’ammenda di euro 250,00.
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