COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / TURBINE C.I. DEL 9.12.2007 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / TURBINE C.I. DEL 9.12.2007 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante si duole della circostanza che il calciatore Margiore Murè Valentino, nato il 02.01.1992, della società avversaria, abbia partecipato alla gara de qua senza essere autorizzato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Dalla documentazione, acquisita presso la Segreteria del C.R. Campania, emerge che l’autorizzazione, di cui all’art. 34 N.O.I.F., per i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età, è richiesta per la partecipazione ad attività agonistiche. Tale non può ritenersi il Campionato Juniores, che, invece, rientra nelle attività delle categorie giovanili. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Centro Ester; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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