COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / TURBINE C.I. DEL 9.12.2007 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / TURBINE C.I. DEL 9.12.2007 – CALCIO A
CINQUE – JUNIORES
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante si duole
della circostanza che il calciatore Margiore Murè Valentino, nato il 02.01.1992, della società avversaria,
abbia partecipato alla gara de qua senza essere autorizzato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Dalla
documentazione, acquisita presso la Segreteria del C.R. Campania, emerge che l’autorizzazione, di cui
all’art. 34 N.O.I.F., per i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età, è
richiesta per la partecipazione ad attività agonistiche. Tale non può ritenersi il Campionato Juniores, che,
invece, rientra nelle attività delle categorie giovanili. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla
gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Centro Ester; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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