COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA CALCIO 2000 ACERNO / ATLETICO PUGLIANO DEL 02.12.2007 – 3^ CAT – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ATLETICO PUGLIANO – GARA CALCIO 2000 ACERNO / ATLETICO PUGLIANO DEL
02.12.2007 – 3^ CAT – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante, si duole
della circostanza che i calciatori della società avversaria, corrispondenti ai nominativi: Giannattasio
Vincenzo, nato il 28.09.1983; Gervasio Gerardo, nato il 12.06.1981; Vece Alfonso, nato il 27 01.1970;
Capuano Carmine, nato il 6.05.1980; Vece Donato, nato il 7.09.1980 e Savino Gaetano, nato il 29.07.1971,
abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Calcio 2000 Acerno.
Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i calciatori
in questione risultano regolarmente tesserati, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per la
società Calcio 2000 Acerno, rispettivamente: dal 13.11.2007 i calciatori Giannattasio, Gervasio e Capuano;
dal 4.11.2007, il calciatore Vece A.; dal 17.09.2003, il calciatore Vece Donato e dal 3.11.2001, il calciatore
Savino. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare.
P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Atletico Pugliano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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